AZIENDE: OMAGGI A DIPENDENTI DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
Deducibilità del costo per l'acquisto dell'omaggio
(art. 95, DPR 917/1986)
Poiché sono comprese nelle spese per prestazioni di lavoro, le spese sostenute dall'impresa per l'acquisto del bene oggetto dell'omaggio al dipendente sono interamente deducibili; ciò dicasi anche ai fini Irap per effetto dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 446/1997.Sembra opportuno puntualizzare che tali omaggi vengono considerati dall' art. 51, comma 2, lett. b), Tuir come erogazioni liberali concesse al dipendente in occasione di festività le quali, se di importo annuo superiore a € 258,23, sono soggette a tassazione in capo al dipendente come fringe-benefit.
Detraibilità dell’Iva sull’acquisto dell’omaggio
(art. 19, comma 1, DPR 633/1972)
Poiché i prodotti oggetto dell'omaggio non rientrano nell'attività tipica dell'impresa e tale acquisto risulta per ciò non inerente, l'Iva a monte è indetraibile.
Cessione gratuita dell’omaggio al dipendente
(art. 2, comma 2, num. 4, DPR 633/1972)
La cessione a titolo gratuito dell’omaggio al dipendente risulta fuori campo Iva cosicché non è necessario emettere fattura. Ancorché non necessario, sembra tuttavia opportuno certificare l’operazione attraverso:
A) la sottoscrizione di una ricevuta da parte del dipendente;
B) l’emissione di un DDT.
AZIENDE: OMAGGI A DIPENDENTI DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
Deducibilità del costo per l'acquisto dell'omaggio
(art. 95, DPR 917/1986)
Poiché sono comprese nelle spese per prestazioni di lavoro, le spese sostenute dall'impresa per l'acquisto del bene oggetto dell'omaggio al dipendente sono interamente deducibili, anche ai fini Irap, per effetto dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. 446/1997.
Sembra opportuno puntualizzare che tali omaggi vengono considerati dall' art. 51, comma 2, lett. b), Tuir come erogazioni liberali concesse al dipendente in occasione di festività le quali, se di importo annuo superiore a € 258,23, sono soggette a tassazione in capo al dipendente come fringe benefit.
Detraibilità dell’Iva sull’acquisto dell’omaggio
(art. 19, DPR 633/1972)
Poiché i prodotti oggetto dell'omaggio rientrano nell'attività tipica dell'impresa, l'Iva sull'acquisto del bene viene detratta secondo le regole ordinarie.
Qualora però l'impresa sia in grado i determinare già al momento dell'acquisto del prodotto che lo stesso sarà poi oggetto di cessione gratuita a un cliente, essa potrà considerare l'Iva sull'acquisto indetraibile e tale cessione fuori campo Iva cosicché non dovrà emettere fattura.In quest'ultimo caso ancorché non necessario, sembra quindi opportuno certificare la cessione gratuita attraverso:
A) la sottoscrizione di una ricevuta da parte del dipendente;
B) l’emissione di un DDT.
Cessione gratuita dell’omaggio al dipendente
(art. 14, DPR 633/1972)
Qualora l'Iva sull'acquisto sia stata detratta secondo le regole ordinarie, il successivo trasferimento gratuito è soggetto a Iva considerando però che la base imponibile dell'operazione risulta essere il valore normale del bene ceduto e che la rivalsa nei confronti del cliente non è obbligatoria; cosicché se l'impresa decide di non addebitare l'imposta al cliente, quest'ultima diverrà per lei un costo indeducibile.Ai fini di certificare l'operazione si può ricorrere a tre modalità:
A) l’emissione di fattura senza la rivalsa dell’imposta al dipendente;
B) l’emissione di autofattura;
C) l’utilizzo di un apposito registro degli omaggi;
Qualora l’Iva sull’acquisto del bene oggetto della futura cessione gratuita venga considerata dall’impresa come indetraibile, il suo successivo trasferimento al cliente sarà da considerarsi fuori campo Iva e non sarà quindi necessario emettere fattura, in questo caso, ancorché non necessario, sembra quindi opportuno certificare la cessione gratuita attraverso la sottoscrizione di una ricevuta da parte del dipendente ovvero attraverso l’emissione di un DDT.
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